Osservazioni sulle norme relative alla natalità e all’infanzia contenute del Disegno di legge di bilancio 2020

Alleanza per l’Infanzia
Parere sulle norme contenute nel Disegno di legge di bilancio 2020 (versione del 31-10-2019) in merito alle disposizioni in favore della famiglia (Art. 42) e sulla proposta di legge Delrio, Lepri ed altri (C. 687): “Delega al Governo per riordinare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l’assegno unico e la dote unica per i servizi”

Premessa
L’obiettivo sia dell’art. 42 del Disegno di legge di bilancio 2020 che della proposta di legge Delrio ed altri (C. 687), di rafforzare e di razionalizzare il frammentato sistema di interventi legati alla presenza di figli per migliorarne l’efficacia e l’equità, anche al fine di un sostegno alle scelte di fecondità, è totalmente condivisibile. In particolare, per quanto riguarda la proposta di legge C. 687, è condivisibile il principio di fondo di articolare gli interventi tramite due strumenti: l’assegno unico (quale misura di sostegno economico per i figli a carico) e la dote unica per i servizi (quale misura volta a favorire la fruizione di servizi a sostegno della genitorialità). Con il primo si aiutano le famiglie, tutte, non solo quelle appartenenti a determinate categorie, a fronteggiare il costo dei figli, riducendo il rischio che la scelta di avere un figlio (in più) produca forti squilibri nel bilancio famigliare o addirittura causi la caduta in povertà. È opportuno ricordare a questo proposito che l’Italia è uno dei paesi dell’Unione Europea con più forte incidenza della povertà minorile e dove sono particolarmente a rischio di povertà le famiglie con più figli. Con il secondo, il voucher servizi, si aiutano i genitori nei propri compiti di cura ed educativi, sia favorendo la conciliazione tra lavoro e famiglia, sia offrendo possibilità di confronto e consulenza, sia allargando i contesti e le relazioni educative per i bambini.

Ugualmente apprezzabile è lo sforzo fatto nel Disegno di legge di bilancio 2020 (versione del 31-102019), che riprende una serie di obiettivi della proposta di Legge suddetta e li integra. In particolare, per quanto riguarda le risorse economiche dedicate alle politiche di sostegno della famiglia, il comma 1 dell’Art. 42 prevede di istituire un fondo denominato «Fondo assegno universale e servizi alla famiglia», con una dotazione pari a 1.044 milioni di euro per l’anno 2021 e a 1.244 milioni di euro annui a decorrere dal 2022. In merito al congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente, il comma 4 dell’Art. 42 del Disegno di legge di bilancio 2020 prevede sia la proroga anche al 2020 dell’articolo 1, comma 354, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sia un aumento a sette giorni sempre per l’anno 2020 di tale congedo, oltre alla possibilità anche per il 2020 che il padre lavoratore dipendente fruisca di un periodo ulteriore di un giorno, previo accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima. Complessivamente, il dispositivo cerca di rafforzare lo strumento del congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente. Per quanto riguarda le misure di sostegno economico per i figli a carico (il primo dei due strumenti indicati nella proposta di legge C. 687), l’Art. 42 del Disegno di legge di bilancio 2020 si ricollega a quanto introdotto con l’articolo 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che prevede un assegno di importo pari a 960 euro annui erogato mensilmente a decorrere dal mese di nascita o adozione fino al compimento del terzo anno di età e condizionato alla situazione economica familiare. In particolare il comma 2 dell’Art. 42 prevede un sensibile innalzamento dell’importo di tale assegno fino al compimento del primo anno di età, sempre modulandolo rispetto alla condizione economica familiare, con una cifra massima pari a 1.920 euro. La copertura finanziaria di tale onere aggiuntivo dell’assegno nel primo anno di vita del bambino (pari a 348 milioni di euro per l’anno 2020 e a 410 milioni di euro per l’anno 2021) è assicurata da parte delle risorse previste nel «Fondo assegno unico
universale e servizi alla famiglia» di cui sopra (comma 3 dell’Art. 42 del Disegno di legge di bilancio 2020 prevede). Infine, per quanto riguarda le misure volte a favorire la fruizione di servizi a sostegno della genitorialità, il comma 5 dell’Art. 42 del Disegno di legge di bilancio 2020 prevede integrazioni all’articolo 1, comma 355, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. L’articolo della legge del 2016 prevedeva forme di sostegno economico (un buono di 1.000 euro su base annua) per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati, stabilendo inoltre un limite massimo complessivo di spesa, pari a 300 milioni di euro per l’anno 2019. La nuova normativa proposta nel comma 5 dell’Art. 42 del Disegno di legge di bilancio 2020, prevede a decorrere dall’anno 2020, che tale buono venga incrementato fino a 1.500 euro a seconda della situazione economica del nucleo familiare. Inoltre, il limite massimo complessivo di spesa passa dai 300 milioni di euro previsti per l’anno 2019 ai 520 milioni di euro per l’anno 2020 e 530 milioni di euro per l’anno 2021, per poi proseguire con incrementi annui fino alla cifra di 621 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2029. Anche in questo caso, la copertura finanziaria di tali oneri aggiuntivi è assicurata tramite le risorse previste nel «Fondo assegno unico universale e servizi alla famiglia» di cui sopra (comma 3 dell’Art. 42 del Disegno di legge di bilancio 2020 prevede).

One Response to “Osservazioni sulle norme relative alla natalità e all’infanzia contenute del Disegno di legge di bilancio 2020”

  1. Giuseppe Lorefice on

    Buongiorno,
    avrei bisogno di una consulenza perché ho il sospetto che mi sia stato calpestato un diritto dalla segreteria della scuola presso la quale sono in servizio.
    Premetto che sono un docente precario con contratto fino al 31 agosto 2021 e, secondo il personale ATA della segreteria, questo costituirebbe la discriminante per il mancato riconoscimento dei 7 giorni di congedo di paternità obbligatorio che mi illudevo mi aspettassero in occasione della nascita gemellare dei miei bambini in data 17 settembre 2020. Mia moglie è disoccupata, quindi non ha fruito di nessun beneficio di maternità da lavoro dipendente.
    Le chiedo gentilmente se la norma richiamata dalla segreteria è stata interpretata correttamente oppure se il diritto lo posseggo e dunque posso farlo valere.
    Cordialmente
    Prof. Giuseppe Lorefice

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